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Assicurazione Terzo Settore 2026: obblighi per ETS e volontari

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari hanno un obbligo assicurativo previsto dal Codice del Terzo settore. Vediamo quali coperture servono, i rischi più sottovalutati e come impostare una protezione adeguata.

8 novembre 20265 min di letturaRedazione ASSI-ONE
Gruppo di volontari di un'associazione che smistano pacchi alimentari in un centro comunitario
In sintesi
  • Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, art. 18) impone agli enti che si avvalgono di volontari di assicurarli contro infortuni e malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi.
  • L'obbligo riguarda gli enti del Terzo settore (ETS) e chi opera con volontari: verifica sempre la tua posizione con la norma vigente.
  • Oltre alla copertura obbligatoria, molte realtà hanno bisogno di tutele su eventi, sede, attrezzature, amministratori e veicoli.
  • Una polizza generica o scaduta può lasciare l'ente e i suoi dirigenti esposti con il proprio patrimonio.

Perché il Terzo settore ha bisogno di una strategia assicurativa

Associazioni, fondazioni, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato svolgono attività che coinvolgono ogni giorno persone, spazi e attrezzature: dalla distribuzione di pasti alle gite sociali, dagli eventi sportivi ai corsi per minori. Dove ci sono persone, ci sono rischi.

Spesso queste realtà si reggono su risorse limitate e sul lavoro dei volontari. Proprio per questo un sinistro non coperto può mettere a rischio la continuità dell'ente e, a seconda dei casi, chiamare in causa la responsabilità di chi lo amministra.

L'obbligo di legge: l'art. 18 del Codice del Terzo settore

L'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli:

  • contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;
  • per la responsabilità civile verso i terzi, cioè per i danni che il volontario può causare nello svolgimento dell'attività.

Non è quindi una scelta facoltativa: è una condizione per operare con volontari in modo regolare. Chi dirige l'ente dovrebbe poter dimostrare in ogni momento che la copertura è attiva e coerente con le attività svolte.

Chi rientra tra i volontari da assicurare

Il volontario è la persona che presta la propria attività per finalità di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'ente di cui è socio o aderente. Tutte le persone che svolgono attività in questa forma devono rientrare nella copertura, comprese quelle impiegate solo occasionalmente. Un elenco dei volontari sempre aggiornato è uno strumento di prevenzione e di prova fondamentale in caso di sinistro.

I meccanismi assicurativi semplificati

Lo stesso articolo 18 prevede che con decreto ministeriale siano individuati meccanismi assicurativi semplificati, anche con polizze numeriche, e sistemi di copertura per le reti associative. Se sei un'associazione di piccole dimensioni, verifica nel testo vigente del decreto attuativo e nelle indicazioni del Ministero del Lavoro quali formule siano utilizzabili e con quali condizioni, perché le norme di dettaglio possono cambiare nel tempo.

Le coperture da valutare oltre al minimo di legge

L'obbligo copre il nucleo essenziale, ma l'operatività reale di un ente richiede di norma un programma più ampio. Ecco le aree da analizzare.

  • Infortuni dei volontari: verifica somme assicurate per morte e invalidità permanente, rimborso spese di cura e diaria, perché possono differire molto tra una polizza e l'altra.
  • Responsabilità civile verso terzi (RCT): copre i danni involontariamente causati a terzi, inclusi utenti e partecipanti alle attività. Controlla massimale, franchigie e se sono compresi i danni subiti dai volontari stessi come terzi.
  • Eventi e manifestazioni: sagre, tornei, raccolte fondi e concerti comportano rischi specifici, spesso con requisiti dei locali o dell'organizzatore. Conviene valutare una copertura dedicata o un'estensione.
  • Patrimonio e sede: incendio, furto, danni da acqua e da eventi naturali per locali, arredi e attrezzature, anche se in comodato o in locazione.
  • Responsabilità degli amministratori (D&O): tutela chi ricopre cariche direttive per richieste di risarcimento legate a presunti errori gestionali, nei limiti e con le esclusioni di polizza.
  • Tutela legale: sostiene le spese per la difesa in vertenze e procedimenti legati all'attività dell'ente.
  • Veicoli e trasporti: mezzi dell'ente, auto dei volontari usate per servizi e trasporto di persone fragili richiedono attenzione specifica su RC auto, infortuni del conducente e eventuali coperture integrative.

Gli errori più frequenti

Affidarsi a una polizza non coerente con le attività

Una copertura pensata per le attività ordinarie può non includere le iniziative straordinarie. Prima di organizzare un evento, una gita o una nuova attività con minori o persone fragili, verifica che siano compresi nella descrizione del rischio.

Sottovalutare le esclusioni e le franchigie

Massimali bassi, scoperti elevati ed esclusioni non lette possono ridurre sensibilmente l'indennizzo. Leggi il set informativo prima di sottoscrivere, non dopo il sinistro.

Non aggiornare l'elenco dei volontari

Se la polizza è collegata ai nominativi o al numero dei volontari e le informazioni non sono aggiornate, in caso di sinistro possono sorgere contestazioni. Un registro puntuale evita problemi.

Trascurare i rischi per chi amministra

Presidenti e consiglieri spesso non considerano la propria esposizione personale. Una valutazione con un consulente aiuta a capire se e come una D&O sia opportuna per la dimensione e il profilo dell'ente.

Come impostare la scelta in quattro passaggi

  • Mappa le attività: elenca servizi continuativi, eventi, trasferte, uso di veicoli e presenza di minori o persone fragili.
  • Verifica la posizione normativa: accerta se l'ente è iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e quali obblighi assicurativi ne derivano.
  • Confronta le garanzie, non solo il costo: massimali, franchigie, esclusioni, validità territoriale e modalità di denuncia.
  • Rivedi la copertura ogni anno: nuove attività, nuovi volontari e nuove sedi richiedono aggiornamenti.

Un tema di governance prima che di costi

L'assicurazione non sostituisce l'organizzazione interna: procedure di sicurezza, formazione dei volontari e regole chiare sulle attività restano la prima forma di prevenzione. Ma una copertura calibrata consente all'ente di operare con maggiore serenità e di tutelare chi si impegna per la comunità.

Le informazioni di questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza personalizzata: norme, decreti attuativi e prassi possono essere aggiornati, quindi è opportuno verificare sempre il testo vigente.

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Se gestisci un'associazione o un ente del Terzo settore e vuoi capire se le coperture attuali sono adeguate agli obblighi e alle attività svolte, ASSI-ONE, la divisione assicurativa di Credit-One S.p.A., può offrirti un'analisi o un preventivo gratuiti, operando con broker partner iscritti al RUI. Puoi richiederli senza impegno: ti aiuteremo a leggere le polizze in essere e a individuare eventuali lacune.

Domande frequenti

L'assicurazione per i volontari è obbligatoria?

Sì: l'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari li assicurino contro infortuni e malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi. Per la tua situazione specifica verifica sempre la norma vigente.

Una piccola associazione può usare una formula semplificata?

La legge prevede meccanismi assicurativi semplificati, anche con polizze numeriche, da definire con decreto ministeriale. Le condizioni di utilizzo vanno verificate nel testo vigente del decreto e con un consulente.

La polizza obbligatoria copre anche gli eventi e le sagre?

Dipende dal contratto. Spesso gli eventi straordinari richiedono un'estensione o una copertura dedicata, quindi conviene verificare la descrizione del rischio prima di organizzarli.

Gli amministratori di un ente rischiano con il proprio patrimonio?

A seconda dei casi e della forma dell'ente, possono essere chiamati a rispondere di decisioni o omissioni. Una polizza D&O può offrire tutela entro limiti ed esclusioni di contratto; è opportuno valutarla con un consulente.

Contenuto informativo della redazione ASSI-ONE: non costituisce consulenza personalizzata né offerta al pubblico. Le condizioni dei prodotti sono quelle dei contratti e dei set informativi. Riferimenti normativi da verificare sulla disciplina vigente.
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